Indice della guida
Adempimenti
Adempimenti fiscali per il dietista
Regime forfettario o ordinario, la Gestione Separata INPS (aliquote, ISCRO) e IRAP/IVA per il dietista con partita IVA.
In breve
Il dietista è un professionista sanitario laureato in Dietistica, iscritto all'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP). Per il regime fiscale segue le stesse regole di qualunque libero professionista: forfettario fino a 85.000 euro di compensi, con coefficiente di redditività al 78%, oppure ordinario oltre quella soglia. È però l'unica delle tre professioni della nutrizione a non avere una cassa di previdenza propria: si iscrive alla Gestione Separata INPS, con un'aliquota del 26,07% o del 24%, e può richiedere, in caso di calo del reddito, l'indennità ISCRO. Ogni prestazione comporta inoltre l'emissione della ricevuta, l'eventuale bollo da 2 euro quando il totale supera 77,47 euro e l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Il dietista è un professionista sanitario laureato in Dietistica, competente per l’applicazione corretta della nutrizione e dell’alimentazione, comprese le attività educative rivolte a persone sane o malate. È iscritto al registro istituito presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP), l’ordine multiprofessionale nato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riunito sotto un’unica struttura diverse professioni sanitarie tecniche prive, fino ad allora, di un proprio albo. È proprio questa origine relativamente recente a spiegare il punto più particolare della fiscalità del dietista: a differenza di biologi e medici, non ha mai avuto una cassa di previdenza dedicata.
Due tipi di adempimenti: le decisioni annuali e gli obblighi di ogni visita
Gli obblighi del dietista con partita IVA non sono tutti della stessa natura. Una parte riguarda decisioni che si prendono all’apertura dell’attività e si riesaminano una volta l’anno: il regime fiscale, l’iscrizione alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva, la dichiarazione dei redditi. Sono le decisioni di cui si occupano le prossime sezioni, di norma insieme al commercialista, e hanno poche occasioni di sbagliare perché tornano una volta sola nell’arco dell’anno.
Un’altra parte riguarda invece operazioni che si ripetono a ogni prestazione resa al paziente: emettere la ricevuta con gli elementi richiesti, applicare l’imposta di bollo quando il totale la supera, trasmettere i dati della spesa al Sistema Tessera Sanitaria entro la scadenza annuale, registrare l’eventuale opposizione. Un professionista con qualche decina di visite al mese ripete questa sequenza altrettante volte, ed è lì che gli errori tendono a concentrarsi: se ne parla nella sezione dedicata più avanti, insieme alla guida che tratta questi obblighi nel dettaglio operativo.
Regime forfettario o ordinario: la scelta dipende dal fatturato
Sotto gli 85.000 euro annui di compensi, il dietista con partita IVA può restare nel regime forfettario, che prevede un’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile calcolato applicando un coefficiente di redditività, fissato per le professioni sanitarie e scientifiche al 78% dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei primi cinque anni di una nuova attività, a condizione di non averne già svolta una simile nei tre anni precedenti, l’imposta sostitutiva scende al 5%. Superare la soglia non comporta l’uscita immediata dal regime: tra 85.000,01 e 100.000 euro si esce dal forfettario l’anno successivo, oltre i 100.000,01 euro già nell’anno in corso.
Chi resta fuori dal forfettario, per scelta o per fatturato, applica il regime ordinario: reddito imponibile calcolato per differenza fra compensi e spese effettivamente sostenute, e IRPEF a scaglioni al posto dell’imposta sostitutiva unica. Dal 2026, per effetto della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro (la seconda aliquota, ridotta dal 35% dell’anno precedente) e 43% oltre i 50.000 euro, con la riduzione della seconda aliquota che smette di valere sui redditi superiori a 200.000 euro.
La Gestione Separata INPS: non una scelta, l’unica opzione
A differenza del biologo nutrizionista e del medico, che versano i contributi rispettivamente a ENPAB e a ENPAM, il dietista si iscrive alla Gestione Separata dell’INPS: la stessa a cui fanno riferimento tutti i lavoratori autonomi privi di una cassa professionale propria, dai consulenti ai formatori. Non è una scelta fra alternative, è l’unica opzione prevista, perché l’ordine professionale del dietista non ha mai istituito un ente di previdenza dedicato.
Per il 2026 l’aliquota contributiva è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria (la situazione più comune per chi esercita la libera professione a tempo pieno) e scende al 24% per chi è già assicurato altrove, per esempio come dipendente, o è già pensionato. Il reddito minimo di riferimento è di 18.808 euro e il massimale di 122.295 euro, secondo quanto comunicato dall’INPS per l’anno 2026. Come per qualunque altro iscritto alla Gestione Separata, è possibile (ma non obbligatorio) addebitare in fattura al cliente una rivalsa del 4%, prevista dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’ISCRO: un’indennità che nasce proprio da questi contributi
Una parte dell’aliquota versata alla Gestione Separata finanzia l’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, stabilizzata nel sistema di protezione sociale dal 1° gennaio 2024 dopo una fase sperimentale: un sostegno per i liberi professionisti che attraversano un calo significativo del reddito. Vi si accede con almeno tre anni di partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata, se il reddito di lavoro autonomo dell’anno precedente è sceso sotto il 70% della media dei due anni prima; la domanda si presenta online entro il 31 ottobre di ogni anno. È un vantaggio che nasce direttamente dall’essere in Gestione Separata, e che ENPAB ed ENPAM, avendo regole di previdenza proprie, non replicano allo stesso modo.
L’IRAP non si paga più, l’IVA resta comunque esente
L’IRAP non è dovuta da nessun libero professionista che eserciti in forma individuale, indipendentemente dal fatturato e dall’organizzazione dello studio: l’esclusione, introdotta dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale dal periodo d’imposta 2022 e riguarda le persone fisiche, non gli studi associati o le società. L’IVA non compare mai in fattura nel regime forfettario; nel regime ordinario resta comunque esente per la prestazione sanitaria resa alla persona, ai sensi dell’articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, un’esenzione legata alla natura sanitaria della prestazione, non al regime fiscale scelto.
La ricevuta, il bollo e il Sistema Tessera Sanitaria: gli obblighi di ogni prestazione
Per ogni prestazione resa a un paziente persona fisica, il dietista emette una ricevuta o fattura in esenzione IVA: un documento cartaceo o analogico digitale, perché per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche l’emissione tramite Sistema di Interscambio è vietata, un divieto diventato permanente con il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, dopo essere stato prorogato di anno in anno dal 2019. Le prestazioni rese a soggetti diversi dalla persona fisica, per esempio una consulenza a un’azienda, seguono invece le regole ordinarie della fatturazione elettronica.
Sul documento va indicata anche l’imposta di bollo da 2 euro, dovuta quando l’importo supera 77,47 euro, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. La soglia si valuta sul totale del documento, non sul solo compenso: se il dietista sceglie di addebitare in fattura la rivalsa INPS del 4%, quell’importo concorre al totale, e una prestazione che sul solo compenso resterebbe sotto soglia può superarla una volta aggiunta la rivalsa.
I dati della spesa vanno poi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, perché compaiano nella dichiarazione precompilata del paziente: il termine, dalle spese sostenute nel 2025, è annuale ed è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo, per effetto dello stesso decreto legislativo 81/2025, che ha sostituito le precedenti scadenze semestrali. Il paziente può opporsi a questa trasmissione: quando lo fa, il documento viene comunque trasmesso, ma con il contrassegno dell’opposizione e senza il suo codice fiscale, così che la spesa non gli venga attribuita.
Questi passaggi, dalla ricevuta all’invio al Sistema TS, sono trattati nel dettaglio operativo, comprese le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione, nella guida dedicata alle ricevute sanitarie e al Sistema TS.
Le scadenze della dichiarazione dei redditi
Per il dietista in Gestione Separata i contributi previdenziali seguono lo stesso calendario della dichiarazione dei redditi, a differenza di ENPAB ed ENPAM che hanno scadenze proprie: il modello Redditi Persone Fisiche si presenta in via telematica entro il 2 novembre 2026, o in forma cartacea entro il 30 giugno, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2025. Il saldo e il primo acconto IRPEF, e con essi i contributi INPS, si versano di norma entro il 30 giugno, con la possibilità di posticipare al 30 luglio pagando una maggiorazione dello 0,4%; per i titolari di partita IVA soggetti agli indici sintetici di affidabilità e per i forfettari, quel termine viene quasi sempre prorogato con un decreto specifico, diverso ogni anno. Il secondo acconto si versa invece sempre il 30 novembre.
Cosa verificare prima di aprire la partita IVA
L’ordine più conveniente è questo: prima l’iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP, poi l’apertura della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. A quel punto si sceglie il regime fiscale più adatto, in base al fatturato previsto, tenendo presente che può essere rivalutato di anno in anno. Infine va individuato il codice ATECO corretto, da verificare con il proprio commercialista, anche perché la classificazione è stata aggiornata nel corso del 2025.
Per quanto riguarda la Gestione Separata, aliquote e minimali vengono aggiornati ogni anno dall’INPS tramite apposita circolare. Per questo è sempre meglio controllare i valori dell’anno in corso, senza fare affidamento su quelli dell’anno precedente.
Conviene anche decidere da subito come gestire ricevute, bollo e invio al Sistema TS, perché sono adempimenti che partono dalla prima visita e lasciano poco margine per essere organizzati dopo, quando le ricevute da correggere sono già decine.
Cosa cambia quando questi passaggi li gestisce il software
Gli adempimenti annuali restano materia del commercialista: nessun software sceglie il regime fiscale o l’aliquota della Gestione Separata al posto del professionista. Quelli che si ripetono a ogni prestazione sono invece per natura deterministici, nel senso che data una prestazione, un prezzo e un paziente esiste un solo documento corretto e una sola comunicazione dovuta, e sono anche quelli su cui un gestionale pensato per la nutrizione può intervenire.
In NutriFacile la soglia del bollo si applica in automatico sul totale della ricevuta, comprensiva della rivalsa INPS quando il professionista sceglie di addebitarla, così che il calcolo descritto sopra non vada rifatto a mano prestazione per prestazione. La numerazione delle ricevute è progressiva e senza interruzioni, con lo storico ordinato per mese ed esportabile in CSV per il commercialista. L’opposizione del paziente alla trasmissione è un dato della singola ricevuta, indicato al momento dell’emissione: da lì in avanti la trasmissione al Sistema TS si comporta di conseguenza, senza che il professionista debba ricordarsene al momento dell’invio, e ogni invio resta registrato con l’esito restituito dal Sistema TS, così come arriva.
Per ogni incasso il sistema stima anche l’imposta sostitutiva o l’IRPEF dovuta e il contributo alla Gestione Separata da accantonare, indicando l’importo da mettere da parte e il netto residuo: una stima, non una dichiarazione, ma sufficiente per non scoprire a giugno quanto tenere fermo.
Domande frequenti
- Fino a quando si può restare in regime forfettario?
- Fino a 85.000 euro di compensi annui. Tra 85.000 e 100.000 euro l'uscita dal regime decorre dall'anno successivo; oltre 100.000,01 euro è immediata, già nell'anno in corso.
- Quanto si versa alla Gestione Separata INPS come dietista?
- Il 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, o il 24% per chi è già assicurato altrove, per esempio come dipendente, o è già pensionato. È possibile, ma non obbligatorio, addebitare in fattura al cliente una rivalsa del 4%.
- Quando scatta il bollo da 2 euro se in fattura viene addebitata la rivalsa INPS del 4%?
- La soglia di 77,47 euro si valuta sul totale del documento: se il dietista sceglie di addebitare la rivalsa, quell'importo concorre al totale, e una prestazione che sul solo compenso resterebbe sotto soglia può superarla una volta aggiunta la rivalsa.
- Chi può richiedere l'ISCRO e quando si presenta la domanda?
- Chi ha almeno tre anni di partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata, e nell'anno precedente ha avuto un reddito di lavoro autonomo sceso sotto il 70% della media dei due anni prima. La domanda si presenta online entro il 31 ottobre di ogni anno.
- Il dietista paga l'IRAP?
- No, se esercita in forma individuale, indipendentemente dal fatturato: l'esclusione vale dal periodo d'imposta 2022 e non si estende agli studi associati o alle società.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Regime forfetario
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 (istituzione del regime forfettario)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 (legge di bilancio 2026, scaglioni IRPEF)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 8-9 (esclusione IRAP per le persone fisiche)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10 (operazioni esenti da IVA)
- INPS, Gestione separata, le aliquote contributive per il 2026
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 212 (rivalsa INPS del 4%)
- INPS, ISCRO 2026, guida al bonus INPS per partite IVA e freelance
- Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone Fisiche 2026, quando e come presentarlo
- DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa Allegato A, art. 13 (imposta di bollo sui documenti esenti IVA)
- Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (divieto permanente di fattura elettronica per prestazioni sanitarie e nuovi termini Sistema TS)
A cura di
NutriFacile, Redazione
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